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Cosa succede, cioè se, come sempre più frequentemente accade, il lavoratore cessa la sua prestazione lavorativa senza rendere le dimissioni telematiche? Determinando tuttavia con la sua condotta una interruzione del rapporto di lavoro assimilabile alle dimissioni?
Proprio questo è stato l'oggetto delle due pronunce, che sono commentate in questo corso, con le quali si è aperto in qualche modo, forse, uno spiraglio per i datori di lavoro che non procedono a licenziare oppure licenziano, perché indotti dal loro comportamento, i lavoratori che non si presentano più al lavoro senza tuttavia rendere le dimissioni telematiche.
Nella prima sentenza il lavoratore che voleva interrompere il suo rapporto per motivi personali aveva chiesto al datore di lavoro di essere licenziato per poter fruire della Naspi, ma il datore di lavoro non volle accontentarlo. Per tutta risposta il lavoratore non si presentò più al lavoro e dopo un lungo periodo di assenze, il datore di lavoro si vide costretto a licenziarlo, pagando di conseguenza anche il cosiddetto ticket di licenziamento. Quando però si trattò di liquidare il TFR, gli trattenne l'equivalente di quanto aveva pagato come ticket di licenziamento e si sviluppò il contenzioso che poi è analizzato nell'approfondimento che ha visto vincente con una pronuncia sfavorevole al lavoratore a vantaggio del datore di lavoro.
Nel secondo caso la sentenza del 26 maggio 2022 verificatesi le stesse condizioni del primo caso, cioè la lavoratrice che si assenta dal lavoro per un lungo periodo con l'obiettivo di indurre il datore di lavoro a licenziarla, il datore di lavoro non ha effettuato il licenziamento ma ha comunicato al Centro per l'impiego le dimissioni della lavoratrice per fatti concludenti, non consentendole pertanto di accedere alla Naspi e determinando il sorgere del contenzioso oggetto di approfondimento. Anche in questo caso la pronuncia è stata favorevole al datore di lavoro e ha determinato la condanna del lavoratore.
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